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Secondo il codice penale italiano è reato
2 gennaio 2013
Nel nostro Paese la legislazione vieta la poligamia. L’articolo n. 556 del codice penale italiano è molto chiaro e recita: «Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pure avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei».

Il nostro ordinamento quindi punisce chi contrae più matrimoni aventi effetti civili riconosciuti dalla legge italiana. Secondo la norma, il reato si estingue solo se il precedente matrimonio è dichiarato nullo. Non è invece causa di estinzione il divorzio o la morte del primo coniuge.

Alcune recenti sentenze della Corte di cassazione hanno però segnato aperture nei confronti della poligamia. Tra esse, vanno segnalati due pronunciamenti del 1999 che hanno riconosciuto la possibilità per un padre poligamo di riconoscere come «figlio naturale» il figlio nato dal secondo matrimonio.

© FCSF – Popoli
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