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  Agosto/Settembre 2006 - Cultura, culture


Quando l'arte è sotto tiro

Più di cinquant'anni fa la Convenzione de L'Aja puntava il dito contro la distruzione intenzionale di opere d'arte durante i conflitti armati; nel 1988 la Corte penale internazionale la inseriva tra i crimini di guerra. Tuttavia, nonostante i conflitti nella ex-Jugoslavia, Afghanistan e Iraq abbiano riproposto l'attualità della tutela del patrimonio culturale nei teatri di guerra, gli accordi per la protezione dei monumenti sono inadeguati e privi di potere deterrente.

Tutelare i beni culturali per salvaguardare le identità che essi esprimono. Questo il senso della normativa internazionale che intende proteggere le opere e i monumenti durante conflitti armati. Ma la protezione giuridica è sovente inadeguata. «Le guerre nascono nel cuore degli uomini, ed è lì che devono essere innalzate le difese della pace», si legge nella Costituzione dell'Unesco.

«I danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale», sottolinea la Convenzione de L'Aja, approvata nel 1954, completa di Regolamento di esecuzione e di un Protocollo (al quale, nel 1999, ancora a L'Aja, ne è stato aggiunto un altro, in vigore dal 2004). È scritto nel preambolo: «Il patrimonio culturale è componente importante dell'identità di comunità, gruppi e individui, e di coesione sociale, cosicché la sua distruzione intenzionale può avere conseguenze negative per la dignità e i diritti umani». Fieramente antirazzista, questo trattato abbatte le ubbie eurocentriche fino ad allora dominanti e trae linfa dal diritto internazionale umanitario. Questo legame viene in seguito confermato alle più alte istanze, cominciando dalla Conferenza diplomatica per l'affermazione e lo sviluppo dei diritto internazionale applicabile ai conflitti armati, che a Ginevra, fra il 1974 e il 1977, formula uno specifico articolo a tutela dei beni culturali e lo inserisce nei Protocolli aggiuntivi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, norme che costituiscono le fondamenta del diritto umanitario e ufficialmente vincolano la grande maggioranza dei Paesi del mondo. Nel 1988, a Roma, lo statuto della Corte penale internazionale include tra i crimini di guerra sottoposti alla giurisdizione della Corte «l'attaccare deliberatamente edifici consacrati alla religione, all'educazione, all'arte, alla scienza o alla solidarietà sociale, monumenti storici, (...) purché questi non siano usati per scopi militari».

Il più delle volte, la distruzione deliberata di monumenti, luoghi di culto e opere d'arte evidenzia la deriva verso la guerra totale. Non era soltanto a chiese, moschee, monasteri, cimiteri che si attentava durante gli ultimi conflitti nella ex-Jugoslavia o nel Caucaso, e allo stesso modo in Afghanistan non si distruggevano solo i Buddha di Bamiyan: era soprattutto la coscienza collettiva dei rispettivi popoli a essere minacciata. Il regime nazista distruggeva sistematicamente sinagoghe, scuole, centri culturali ebraici, cimiteri, opere di autori ebrei o i loro libri, in pratica ogni testimonianza della presenza del giudaismo in Europa. A Praga furono salvate le sinagoghe, il cimitero ebraico e il municipio di Josephov soltanto perché destinati a quel «museo della razza ebraica estinta» auspicato dal Reich una volta vinta la guerra. Anche a Worms (Germania) i nazisti non distrussero il cimitero ebraico per farlo rientrare in questo museo.

Non è certamente un caso se la tutela giuridica dei beni culturali nelle zone di guerra si avvia, nel secondo dopoguerra e dopo alcuni riconoscimenti, parziali e indiretti, fra il XVIII e XIX secolo. Fino ad allora, la protezione si richiamava, ovunque, a regole consuetudinarie: dalla Grecia delle polis, che riconosceva come sacri e inviolabili i grandi santuari come Olimpia, Delo, Delfi e Dodone, fino all'Europa medioevale dove i codici di cavalleria proteggevano chiese e monasteri; da Abou Bakr Essedik, primo califfo dal 632 al 634 d.C, suocero del profeta Maometto, che ai soldati ingiungeva rispetto massimo per religiosi e monasteri, fino al divieto di attaccare templi o santuari che vigeva nel Giappone feudale (a partire dal secolo XVI). Quasi sempre di origine religiosa, questi precetti venivano regolarmente rispettati da popoli con medesime cultura e divinità, ma spesso disattese durante gli scontri tra genti di culture differenti.

La stessa protezione prevista dal diritto positivo risulta sovente inadeguata, nonostante i non pochi ritocchi, nel tempo, miranti a rafforzarne l'efficacia. Parecchi Paesi temono, ad esempio, che sottoscrivere un preciso impegno di tutela del patrimonio culturale possa essere di ostacolo alla realizzazione, in tempo di pace, di progetti di sviluppo, come dighe o autostrade e, in tempo di guerra, all'uso di armi. È significativo che, nel 2003, lo sdegno della comunità mondiale contro i talebani dell'Afghanistan responsabili della distruzione (un paio di anni prima) dei Buddha di Bamiyan, sia sfociato nella redazione non di un trattato, in quanto tale non immediatamente produttivo di diritti e obblighi, bensì di una dichiarazione, che è un atto di natura più politica che giuridica. Di più: mentre la Convenzione del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale impegnava gli Stati ad assicurare, tra l'altro, la conservazione e la trasmissione alle future generazioni delle testimonianze situate nei rispettivi territori, la Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale, adottata a Parigi dall'Unesco nel 2003, sceglie un condizionale per esprimere il dovere degli Stati di prevenire la distruzione intenzionale del patrimonio culturale. «Gli Stati dovrebbero prendere misure adeguate per prevenire, evitare, fermare e neutralizzare atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale, ovunque tale patrimonio sia situato».

Anche il potere deterrente delle sanzioni è relativo. La stessa Convenzione de L'Aja, da un lato, prevede una specifica responsabilità, anche penale, di chi (persona o ente, militare o civile) abbia compiuto atti di distruzione o sia colpevole di negligenza nei confronti del patrimonio culturale ma, dall'altro lato, non impone l'obbligo di perseguire questo genere di reati, delegando invece l'eventuale esercizio dell'azione penale alle norme previste dalle varie giurisdizioni nazionali. In uno Stato dove il sistema di giustizia penale non obblighi il giudice a intervenire, quegli illeciti sono dunque destinati a rimanere impuniti.

Ornella Rota


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